TRATTATO DI KHITOMER
– ALLEGATO 1 –
Norme relative alla gestione congiunta della sicurezza da applicarsi ai territori di Federazione Unita dei Pianeti, Impero Klingon, Impero Stellare Romulano e Zone Neutrali.
//OFF:
Nel Trattato gli intervalli di tempo sono espressi in UDA (Unità di Data Astrale)
secondo le seguenti corrispondenze:
1.000 UDA = 1 anno terrestre di 365 giorni
100 UDA = 36,5 giorni (poco più di un mese)
10 UDA = 3,6 giorni (87,6 ore) //
SARÀ CONSIDERATA VERSIONE UFFICIALE DI QUESTO TESTO QUELLA IN FORMATO LINGUACODE.
Indice:
Articolo 1 – Scopi del presente Allegato
Articolo 2 – Comitato di Sicurezza Congiunto (CSC)
Articolo 3 – Stazioni di Primo Allarme (SPA)
Articolo 4 – Squadre di sicurezza
Articolo 1 – Scopi del presente Allegato
Il presente Allegato si propone come integrazione del Trattato di Khitomer e come attuazione delle indicazioni in esso contenute in materia di gestione congiunta della sicurezza.
Il presente Allegato potrà subire modifiche quandunque sussistano in merito pareri concordi delle tre Parti.
Articolo 2 – Comitato di Sicurezza Congiunto (CSC)
Dal testo del “Trattato di Khitomer”:
“Per una ulteriore cooperazione nella sicurezza, le Parti costituiranno un Comitato di Sicurezza Congiunto ad alto livello che si riunirà almeno una volta ogni 100 UDA. Il Comitato di Sicurezza Congiunto avrà un ufficio unico permanente sul pianeta Archanis IV, nel Sistema di Archanis, e potrà dar vita a sub-comitati secondo le esigenze, compresi sub-comitati per la risoluzione immediata di tensioni locali.”
Ad integrazione di quanto riportato, si stabilisce quanto segue:
1. Il Comitato di Sicurezza Congiunto (CSC) sarà costituito da 5 rappresentanti di ciascuna delle tre Parti, detti “Commissari di sicurezza”, nominati dai rispettivi governi secondo le modalità da questi indipendentemente stabilite, per un totale di 15 commissari.
2. L’incarico di Commissario di sicurezza non avrà termine temporale. Un Commissario di sicurezza potrà decidere di lasciare il CSC spontaneamente senza necessità di specificare le proprie motivazioni. L’Alto Comitato Direttivo (ACD) potrà richiedere la destituzione di un Commissario direttamente al governo di cui questi sia rappresentante. In caso di riconosciuta inabilità il governo interessato provvederà spontaneamente a nominare un nuovo Commissario. Se il governo in questione non dovesse ritenere destituibile il proprio Commissario, l’ACD dovrà accettare la permanenza di questi nel CSC.
3. Al CSC verranno assegnati un organico amministrativo ed un organico operativo, rispettivamente quantificabili in non meno di 3.000 elementi per gli incarichi amministrativi e 300.000 elementi per gli incarichi operativi. Nel dettaglio ciascuna delle tre Parti fornirà:
– non meno di 1.000 individui assegnati ad incarichi amministrativi;
– non meno di 100.000 individui assegnati ad incarichi operativi.
4. L’organico amministrativo, che sarà riunito sotto il nome di “Segretariato” del CSC, verrà in gran parte occupato presso la sede del CSC sul pianeta di Archanis IV, e avrà il compito di provvedere alla gestione burocratica delle risorse in forza al CSC e di coordinare l’approvvigionamento delle stesse in accordo con i governi delle tre Parti.
5. L’organico operativo, che sarà riunito sotto il nome di “Corpo Operativo” del CSC, dovrà essere composto da personale militare. Esso svolgerà infatti indagini scientifiche e attività di polizia atte a garantire la sicurezza del territorio, oltre ad attuare ogni misura preventiva necessaria al medesimo scopo. In aggiunta, il Corpo Operativo del CSC potrà fornire una prima assistenza e condurre missioni di soccorso nei casi di emergenza lungo le frontiere.
6. In caso di situazioni di emergenza tattica, il CSC potrà porre il personale militare delle tre Parti (anche estraneo al Corpo Operativo) sotto il comando di una installazione di una delle tre Parti. Ciò significa che potranno formarsi squadre tattiche miste agli ordini del Comando dell’installazione.
7. In caso di situazione di allarme per squadre isolate all´interno del territorio di una delle tre Parti (ovvero che non abbiano possibilità di contatto con il CSC), l’ufficiale di massimo grado appartenente alla forza militare che ha giurisdizione nel territorio prenderà il comando delle operazioni.
Articolo 3 – Stazioni di Primo Allarme (SPA)
Si definiscono Stazioni di Primo Allarme (SPA) le installazioni che le tre Parti assegneranno (in proprio territorio, in numero massimo di 12 installazioni per ciascuna Parte) all’attività di monitoraggio e polizia del CSC secondo quanto riportato nel Trattato di Khitomer e nell’Articolo 2 del presente Allegato. Per la costituzione e la gestione delle SPA si stabilisce quanto segue:
1. Ciascuna SPA sarà sotto il comando della forza militare in capo al territorio di appartenenza dell’installazione. Il Comando della SPA dovrà operare in sinergia con il CSC ed attuare tutte le disposizioni da questo provenienti.
2. Le SPA dovranno essere debitamente poste in prossimità delle Zone Neutrali e opportunamente distribuite lungo i confini tra queste e i territori delle Parti.
3. Dovranno avere dimensioni tali da poter essere gestite da un organico inferiore ai 1.000 individui.
4. Il CSC assegnerà a ciascuna di queste installazioni una minima parte dell’organico amministrativo del Segretariato, con l’incarico di svolgere le attività di coordinamento di cui al punto 4. dell’Articolo 2 del presente Allegato e al punto 5.(e) dell’Articolo 5 del Trattato di Khitomer.
5. Il CSC assegnerà a ciascuna installazione un opportuno contingente militare, attingendo al personale del Corpo Operativo. Parte di questo contingente verrà affidato alla gestione delle operatività all’interno dell’installazione, la restante parte verrà impiegata sui vascelli assegnati alle SPA per svolgere le operazioni di pattugliamento. Tali vascelli dovranno essere forniti dal Comando della SPA.
6. La composizione dell’organico complessivo delle SPA e dei vascelli assegnati dovrà essere opportunamente bilanciato con personale delle tre Parti.
7. La sicurezza interna alle SPA sarà sotto la responsabilità del Comando della SPA stessa.
8. La sicurezza del territorio di competenza della SPA sarà sotto la responsabilità del CSC.
9. L’accesso alle SPA sarà garantito al personale facente parte dell’organico. L’accesso alle SPA da parte del personale estraneo all’organico assegnato, ivi incluso il personale militare della Parte di appartenenza, sarà consentito solo in seguito al rilascio di una specifica autorizzazione da parte del Comando della SPA.
10. La regolamentazione delle armi a bordo delle SPA e dei vascelli a queste assegnati seguirà quanto dettato dai punti 6., 7. e 8. dell’Articolo 8 del Trattato di Khitomer per ogni installazione militare, con la discriminante che verrà definito “personale militare esterno” quello composto da individui non appartenenti all’organico del Corpo Operativo del CSC, indipendentemente dalla Parte di appartenenza. Ogni addetto del Corpo Operativo del CSC potrà quindi detenere armi di difesa personale secondo la regolamentazione interna della SPA.
Articolo 4 – Squadre di sicurezza
Si identificano le Squadre di sicurezza con i singoli equipaggi delle SPA e dei vascelli ad esse assegnati. Ciascun equipaggio costituirà una Squadra di sicurezza, i cui compiti saranno dettagliatamente indicati dal Comando della SPA su disposizione del CSC. In ogni caso, ciascuna Squadra di sicurezza dovrà ottemperare a quanto segue:
1. Monitorare il territorio di competenza (ivi incluse le aree interne alla Zona Neutrale) attraverso l’uso di scanner e sonde in cerca di intrusioni o presenze non autorizzate.
2. Redarre rapporti giornalieri sullo stato tattico del territorio di competenza trasmettendoli al Comando della SPA di appartenenza.
3. Svolgere la funzione di controllo degli accessi al territorio, richiedendo l’identificazione di ogni vascello in transito.
4. Verificare che i vascelli in transito autorizzato si mantengano sulle rotte definite in seguito al Trattato di Khitomer.
5. Analizzare i vascelli in transito per verificare che non trasportino materiali non ammessi o montino armi non permesse.
6. Prestare soccorso alle unità in difficoltà.
Appongono la firma al presente Allegato:
1) Per la Federazione Unita dei Pianeti, Ambasciatore Sarek
2) Per l’Impero Klingon, Cancelliere Azetbur
3) Per l’Impero Stellare Romulano, Senatore Pardek
Camp Khitomer, data astrale 9523.8
SECONDO TRATTATO DI KHITOMER
– ALLEGATO 1 –
Norme relative alla gestione congiunta della sicurezza da applicarsi ai territori di Federazione Unita dei Pianeti e Impero Klingon.
//OFF:
Nel Trattato gli intervalli di tempo sono espressi in UDA (Unità di Data Astrale)
secondo le seguenti corrispondenze:
1.000 UDA = 1 anno terrestre di 365 giorni
100 UDA = 36,5 giorni (poco più di un mese)
10 UDA = 3,6 giorni (87,6 ore)//
SARÀ CONSIDERATA VERSIONE UFFICIALE DI QUESTO TESTO QUELLA IN FORMATO LINGUACODE.
Indice:
Articolo 1 – Scopi del presente Allegato
Articolo 2 – Comitato di Sicurezza Congiunto (CSC)
Articolo 3 – Stazioni di Primo Allarme (SPA)
Articolo 4 – Squadre di sicurezza
Articolo 1 – Scopi del presente Allegato
Il presente Allegato si propone come integrazione del Secondo Trattato di Khitomer e come attuazione delle indicazioni in esso contenute in materia di gestione congiunta della sicurezza.
Il presente Allegato potrà subire modifiche quandunque sussistano in merito pareri concordi delle tre Parti.
Articolo 2 – Comitato di Sicurezza Congiunto (CSC)
Dal testo del “Secondo Trattato di Khitomer”:
“Per una ulteriore cooperazione nella sicurezza, le Parti costituiranno un Comitato di Sicurezza Congiunto ad alto livello che si riunirà almeno una volta ogni 100 UDA. Il Comitato di Sicurezza Congiunto avrà un ufficio unico permanente sul pianeta Archanis IV, nel Sistema di Archanis, e potrà dar vita a sub-comitati secondo le esigenze, compresi sub-comitati per la risoluzione immediata di tensioni locali.”
Ad integrazione di quanto riportato, si stabilisce quanto segue:
1. Il Comitato di Sicurezza Congiunto (CSC) sarà costituito da 5 rappresentanti di ciascuna delle due Parti, detti “Commissari di sicurezza”, nominati dai rispettivi governi secondo le modalità da questi indipendentemente stabilite, per un totale di 10 commissari.
2. L’incarico di Commissario di sicurezza non avrà termine temporale. Un Commissario di sicurezza potrà decidere di lasciare il CSC spontaneamente senza necessità di specificare le proprie motivazioni. L’Alto Comitato Direttivo (ACD) potrà richiedere la destituzione di un Commissario direttamente al governo di cui questi sia rappresentante. In caso di riconosciuta inabilità il governo interessato provvederà spontaneamente a nominare un nuovo Commissario. Se il governo in questione non dovesse ritenere destituibile il proprio Commissario, l’ACD dovrà accettare la permanenza di questi nel CSC.
3. Al CSC verranno assegnati un organico amministrativo ed un organico operativo, rispettivamente quantificabili in non meno di 2.000 elementi per gli incarichi amministrativi e 200.000 elementi per gli incarichi operativi. Nel dettaglio ciascuna delle due Parti fornirà:
– non meno di 1.000 individui assegnati ad incarichi amministrativi;
– non meno di 100.000 individui assegnati ad incarichi operativi.
4. L’organico amministrativo, che sarà riunito sotto il nome di “Segretariato” del CSC, verrà in gran parte occupato presso la sede del CSC sul pianeta di Archanis IV, e avrà il compito di provvedere alla gestione burocratica delle risorse in forza al CSC e di coordinare l’approvvigionamento delle stesse in accordo con i governi delle due Parti.
5. L’organico operativo, che sarà riunito sotto il nome di “Corpo Operativo” del CSC, dovrà essere composto da personale militare. Esso svolgerà infatti indagini scientifiche e attività di polizia atte a garantire la sicurezza del territorio, oltre ad attuare ogni misura preventiva necessaria al medesimo scopo. In aggiunta, il Corpo Operativo del CSC potrà fornire una prima assistenza e condurre missioni di soccorso nei casi di emergenza lungo le frontiere.
6. In caso di situazioni di emergenza tattica, il CSC potrà porre il personale militare delle tre Parti (anche estraneo al Corpo Operativo) sotto il comando di una installazione di una delle tre Parti. Ciò significa che potranno formarsi squadre tattiche miste agli ordini del Comando dell’installazione.
7. In caso di situazione di allarme per squadre isolate all´interno del territorio di una delle due Parti (ovvero che non abbiano possibilità di contatto con il CSC), l’ufficiale di massimo grado (indipendentemente dalla forza militare che ha giurisdizione nel territorio) prenderà il comando delle operazioni. A tal fine, si produrrà un elenco comparato delle gerarchie di comando delle forze armate delle tre Parti. Nel caso in cui il massimo grado sia ricoperto da uno o più ufficiali di entrambe le Parti, assumerà il comando il naturale incaricato (intendendosi secondo le regolamentazioni interne del corpo militare) appartenente alla forza militare che ha giurisdizione nel territorio.
Articolo 3 – Stazioni di Primo Allarme (SPA)
Si definiscono Stazioni di Primo Allarme (SPA) le installazioni che le tre Parti assegneranno (in proprio territorio, in numero massimo di 6 installazioni per ciascuna Parte) all’attività di monitoraggio e polizia del CSC secondo quanto riportato nel Secondo Trattato di Khitomer e nell’Articolo 2 del presente Allegato. Per la costituzione e la gestione delle SPA si stabilisce quanto segue:
1. Ciascuna SPA sarà sotto il comando della forza militare in capo al territorio di appartenenza dell’installazione. Il Comando della SPA dovrà operare in sinergia con il CSC ed attuare tutte le disposizioni da questo provenienti.
2. Le SPA dovranno essere debitamente poste in prossimità delle frontiere e opportunamente distribuite lungo i confini tra le Parti.
3. Dovranno avere dimensioni tali da poter essere gestite da un organico inferiore ai 1.000 individui.
4. Il CSC assegnerà a ciascuna di queste installazioni una minima parte dell’organico amministrativo del Segretariato, con l’incarico di svolgere le attività di coordinamento di cui al punto 4. dell’Articolo 2 del presente Allegato e al punto 5.(e) dell’Articolo 5 del Secondo Trattato di Khitomer.
5. Il CSC assegnerà a ciascuna installazione un opportuno contingente militare, attingendo al personale del Corpo Operativo. Parte di questo contingente verrà affidato alla gestione delle operatività all’interno dell’installazione, la restante parte verrà impiegata sui vascelli assegnati alle SPA per svolgere le operazioni di pattugliamento. Tali vascelli dovranno essere forniti dal Comando della SPA.
6. La composizione dell’organico complessivo delle SPA e dei vascelli assegnati dovrà essere opportunamente bilanciato con personale delle due Parti.
7. La sicurezza interna alle SPA sarà sotto la responsabilità del Comando della SPA stessa.
8. La sicurezza del territorio di competenza della SPA sarà sotto la responsabilità del CSC.
9. L’accesso alle SPA sarà garantito al personale facente parte dell’organico. L’accesso alle SPA da parte del personale estraneo all’organico assegnato, ivi incluso il personale militare della Parte di appartenenza, sarà consentito solo in seguito al rilascio di una specifica autorizzazione da parte del Comando della SPA.
10. La regolamentazione delle armi a bordo delle SPA e dei vascelli a queste assegnati seguirà quanto dettato dai punti 6., 7. e 8. dell’Articolo 8 del Secondo Trattato di Khitomer per ogni installazione militare, con la discriminante che verrà definito “personale militare esterno” quello composto da individui non appartenenti all’organico del Corpo Operativo del CSC, indipendentemente dalla Parte di appartenenza. Ogni addetto del Corpo Operativo del CSC potrà quindi detenere armi di difesa personale secondo la regolamentazione interna della SPA.
Articolo 4 – Squadre di sicurezza
Si identificano le Squadre di sicurezza con i singoli equipaggi delle SPA e dei vascelli ad esse assegnati. Ciascun equipaggio costituirà una Squadra di sicurezza, i cui compiti saranno dettagliatamente indicati dal Comando della SPA su disposizione del CSC. In ogni caso, ciascuna Squadra di sicurezza dovrà ottemperare a quanto segue:
1. Monitorare il territorio di competenza attraverso l’uso di scanner e sonde in cerca di intrusioni o presenze non autorizzate.
2. Redarre rapporti giornalieri sullo stato tattico del territorio di competenza trasmettendoli al Comando della SPA di appartenenza.
3. Svolgere la funzione di controllo degli accessi al territorio, richiedendo l’identificazione di ogni vascello in transito.
4. Verificare che i vascelli in transito autorizzato si mantengano sulle rotte definite in seguito al Secondo Trattato di Khitomer.
5. Analizzare i vascelli in transito per verificare che non trasportino materiali non ammessi o montino armi non permesse.
6. Prestare soccorso alle unità in difficoltà.
Appongono la firma al presente Allegato:
1) Per la Federazione Unita dei Pianeti, Ambasciatore Spock
2) Per l’Impero Klingon, Cancelliere K’mpek
Camp Khitomer, data astrale 21525.3
TRATTATO DI KHITOMER
//OFF:
il Trattato sarà noto successivamente come
“PRIMO TRATTATO DI KHITOMER”
o come “TRATTATO DI KHITOMER del 2293”
ATTENZIONE: il trattato è PARTE degli ACCORDI DI KHITOMER
Nel Trattato gli intervalli di tempo sono espressi in UDA (Unità di Data Astrale)
secondo le seguenti corrispondenze:
1.000 UDA = 1 anno terrestre di 365 giorni
100 UDA = 36,5 giorni (poco più di un mese)
10 UDA = 3,6 giorni (87,6 ore) //
SARÀ CONSIDERATA VERSIONE UFFICIALE DI QUESTO TESTO QUELLA IN FORMATO LINGUACODE.
Indice:
Preambolo
Articolo 1 – Scopi del presente Trattato
Articolo 2 – Relazioni fra le Parti
Articolo 3 – Alto Comitato Direttivo (ACD)
Articolo 4 – Territori
Articolo 5 – Sicurezza e Comitato di Sicurezza Congiunto (CSC)
Articolo 6 – Comitato di Cooperazione Tripartito (CCT)
Articolo 7 – Accordi per l’uso di rotte definite
Articolo 8 – Regime delle frontiere e politica delle armi
Articolo 9 – Meccanismo per la risoluzione delle dispute
Preambolo
La Federazione Unita dei Pianeti (di seguito “Federazione”), l’Impero Klingon e l’Impero Stellare Romulano (di seguito “Impero Romulano”) (potenze che in seguito potranno essere genericamente indicate come le “Parti”):
Affermando la loro determinazione a porre fine al lungo periodo di confronto e conflitti, a vivere in un clima di pacifica coesistenza, mutua dignità e sicurezza basate su una giusta, duratura e generale pace realizzando una storica conciliazione;
Riconoscendo che la pace richiede di passare da una logica di guerra e di confronto a una logica di pace e di cooperazione;
Affermando che questo trattato rappresenta il riconoscimento del diritto dei rispettivi popoli alla propria entità governativa, senza pregiudicare gli uguali diritti per i cittadini delle tre Parti;
Riconoscendo che dopo un lungo periodo contrassegnato dalla paura e dall’insicurezza reciproca, i tre popoli sentono il bisogno di aprire un’era di pace, sicurezza e stabilità, e di impegnarsi in tutte le azioni necessarie per garantire la realizzazione di questa era;
Riconoscendo il reciproco diritto a una esistenza pacifica e sicura in confini riconosciuti e sicuri liberi da minacce o atti di forza;
Determinati a stabilire relazioni fondate sulla cooperazione e sull’impegno a vivere fianco a fianco in un rapporto di buon vicinato, aspirando ciascuna Parte, separatamente e congiuntamente, a contribuire al benessere dei rispettivi popoli;
Confermando che il presente trattato è compreso nel quadro degli Accordi di Khitomer negoziati a Camp Khitomer (pianeta Khitomer) in data astrale 9521.6;
Risoluti a perseguire l’obiettivo di raggiungere una larga pace nel quadrante Beta, così contribuendo alla stabilità, alla sicurezza, allo sviluppo e alla prosperità dell’intera regione e di quelle adiacenti;
hanno concordato quanto segue:
Articolo 1 – Scopi del presente Trattato
1. Il presente Trattato pone fine a un’era di conflitto e introduce a una nuova era basata sulla pace, la cooperazione e relazioni di buon vicinato fra le Parti.
2. L’attuazione di questo Trattato risolverà tutte le contese sorte fra le Parti per eventi precedenti la sua firma. Non può essere sollevato dalle Parti nessun ulteriore contenzioso per eventi precedenti la firma del presente Trattato.
Articolo 2 – Relazioni fra le Parti
1. Ciascuna delle Parti riconoscerà l’autorità governativa delle restanti due.
2. Le Parti stabiliranno immediatamente piene, reciproche relazioni diplomatiche e consolari e si scambieranno ambasciatori permanenti, entro 100 unità di data astrale (100 UDA) dal rispettivo riconoscimento.
3. Le Parti riconosceranno i reciproci territori come patria dei rispettivi popoli. Le Parti si impegnano a non interferire nei rispettivi affari interni.
4. Questo Trattato sostituisce tutti i precedenti Accordi fra le Parti, anche di natura parziale. (//OFF: decadono il Trattato di pace Romulano (ROM-FED) ed il Trattato di pace Organiano (KLI-FED))
5. Nel corso del processo per il miglioramento delle relazioni fra i popoli, le Parti coopereranno nelle aree di comune interesse. Queste aree comprendono il dialogo fra gli organi legislativi e le strutture pubbliche; si auspicano inoltre programmi congiunti e scambi nelle aree della cultura, della scienza, della salute e della prevenzione del crimine.
6. Le Parti stabiliranno solide modalità per la cooperazione nel campo della sicurezza e avvieranno un largo e ininterrotto sforzo per porre fine al terrorismo e alla violenza diretti contro ogni persona, proprietà, istituzione o territorio. Questo sforzo proseguirà ininterrottamente e dovrà essere messo al riparo da ogni possibile crisi o da qualunque problema che sorga nelle relazioni fra le Parti.
7. Le Parti potranno lavorare congiuntamente e distintamente con altre parti del quadrante per migliorare e promuovere la cooperazione e il coordinamento fra le potenze del quadrante nei settori di comune interesse.
8. Le Parti stabiliranno un Alto Comitato Direttivo per guidare, monitorare e agevolare il processo per la realizzazione di quanto previsto dal Trattato, secondo quanto definito nel successivo Articolo 3.
Articolo 3 – Alto Comitato Direttivo (ACD)
1. Composizione e sede
Sarà creato un Alto Comitato Direttivo composto da 3 Rappresentanti Speciali per ciascuna delle Parti e da un Arbitro Scelto, indicato da questi all’unanimità vagliando una lista di nomi forniti dai governi di ciascuna delle tre Parti. I componenti dell’ Alto Comitato Direttivo resteranno in carica fino a che il governo della Parte di appartenenza lo riterrà opportuno; l’Arbitro Scelto resterà invece in carica per 7.000 UDA, al termine dei quali potrà essere riconfermato o sostituito: in ogni caso, nessun individuo potrà occupare la carica di Arbitro scelto per un periodo superiore alle 21.000 UDA (tre mandati complessivamente). L’Alto Comitato Direttivo si riunirà di norma almeno una volta ogni 100 UDA per verificare l’attuazione del presente Trattato ed entro 10 UDA su richiesta di una delle tre parti rappresentate. La sede dell’Alto Comitato Direttivo sarà fissata di volta in volta dall’Arbitro Scelto di turno.
2. Funzioni
L’Alto Comitato Direttivo assisterà le Parti nell’attuazione del Trattato, prevenendo o mediando prontamente le dispute che dovessero sorgere.
3. Termini
L’Alto Comitato Direttivo continuerà ad esistere a meno di diverso accordo fra le Parti.
Articolo 4 – Territori
1. Confini fra le potenze interessate dal Trattato
(a) In accordo con le Risoluzioni della Conferenza di Khitomer, i confini fra le potenze saranno fissati secondo quanto definito nella Mappa Olografica 1.
(b) Le Parti riconoscono i confini fra le potenze, fissati nella annessa Mappa Olografica 1, come confini permanenti, sicuri e riconosciuti.
(c) Secondo quanto espressamente concordato durante la Conferenza di Khitomer, l’Impero Klingon rinuncia al territorio circoscritto al sistema di Archanis, in favore della Federazione, per permettere a questa di riappropriarsi del controllo delle proprie installazioni sul pianeta di Archanis IV, con la condizione che tali installazioni vengano però destinate alle attività di sorveglianza previste dal presente Trattato (vedere Articolo 5 – punto 1 – par.(c)).
2. Sovranità e inviolabilità
(a) Le Parti reciprocamente riconoscono e rispettano la sovranità, l’integrità territoriale e l’indipendenza politica, così come l’inviolabilità dello spazio delimitato dai rispettivi confini, così come indicato dalla annessa Mappa Olografica 1. Le Parti rispetteranno questa inviolabilità secondo quanto previsto nel presente Trattato.
(b) Le parti riconoscono reciprocamente i diritti nelle loro esclusive zone economiche.
3. Zona Neutrale
Le Parti definiranno una fascia, denominata Zona Neutrale, lungo le aree di confine, atta a garantire l’inviolabilità dei rispettivi territori (//OFF: in realtà queste fasce esistono già dai precedenti trattati); essa sarà regolamentata come segue:
i. l’accesso alla Zona Neutrale di ciascuna delle Parti sarà permessa solo previa autorizzazione dell’Alto Comitato Direttivo o, in casi particolari (emergenze di carattere medico/sanitario o inconfutabili pericoli per la sicurezza), con la sola autorizzazione del governo della potenza confinante;
ii. sarà permanentemente vigilata attraverso una rete di avamposti debitamente collegati tra loro, ma esterni alla Zona Neutrale stessa;
iii. sarà sotto legislazione tripartita ed ogni disputa sarà regolamentata dall’Alto Comitato Direttivo; lo stesso dicasi per le procedure nell’uso del corridoio;
iv. non dovrà essere usata per procurare danneggiamenti ai trasporti e alle reti infrastrutturali, all’ambiente, alla pubblica sicurezza o alla pubblica salute. Ove necessario saranno studiate soluzioni tecniche per evitare tali danni;
v. garantirà i necessari collegamenti per le infrastrutture poste nelle zone di confine; secondo quanto previsto dall’Allegato 1 di questo Trattato;
vi. non dovrà essere usata per alcun atto che contravvenga a questo Articolo.
(b) L’insieme delle intese previste in questo titolo può decadere o essere rivista da un accordo fra le Parti.
Articolo 5 – Sicurezza e Comitato di Sicurezza Congiunto (CSC)
1. Disposizioni generali sulla sicurezza
(a) Le parti riconoscono che la mutua comprensione e cooperazione nelle materie connesse alla sicurezza rappresenterà una parte importante delle relazioni multilaterali e migliorerà inoltre la sicurezza nell’intera regione. Le Parti fonderanno le loro relazioni sulla sicurezza, sulla cooperazione, sulla fiducia reciproca, sul buon vicinato e sulla protezione dei loro comuni interessi.
(b) Ciascuna delle Parti:
i. riconoscerà e rispetterà il diritto dell’altro a vivere in pace dentro frontiere sicure e riconosciute, liberi dalla minaccia di atti di guerra, terrorismo e violenza;
ii. si asterrà dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o contro l’indipendenza politica di un’altra Parte e risolverà tutte le dispute che dovessero sorgere fra loro per via pacifica;
iii. si asterrà dall’unirsi, assistere, promuovere o cooperare con qualunque coalizione, organizzazione o alleanza di carattere militare o di sicurezza, i cui obiettivi o le cui attività prevedano l’aggressione o qualunque atto ostile contro un’altra Parte;
iv. si asterrà dall’organizzare, incoraggiare, o permettere la formazione di forze irregolari o bande armate, comprese milizie e truppe mercenarie entro i rispettivi territori e ne preverrà il loro insediamento. A questo proposito ogni forza irregolare o banda armata esistente dovrà essere sciolta e dovrà esserne impedita in futuro la ricostituzione.
(c) Per una ulteriore cooperazione nella sicurezza, le Parti costituiranno un Comitato di Sicurezza Congiunto ad alto livello che si riunirà almeno una volta ogni 100 UDA. Il Comitato di Sicurezza Congiunto avrà un ufficio unico permanente sul pianeta Archanis IV, nel Sistema di Archanis, e potrà dar vita a sub-comitati secondo le esigenze, compresi sub-comitati per la risoluzione immediata di tensioni locali.
2. Sicurezza regionale
i. Le Parti lavoreranno insieme alle altre potenze del quadrante per costruire uno scenario sicuro e stabile, libero da armi di distruzione di massa (ivi incluse tecnologie di terraforming planetarie, come quella realizzata dal Progetto “Genesis”), nel contesto di una pace larga, definitiva e stabile, caratterizzata dalla riconciliazione, dalla buona volontà, e dalla rinuncia all’uso della forza.
ii. A questo proposito le Parti lavoreranno insieme per costruire un clima di sicurezza nell’intera regione.
3. Caratteristiche della difesa dei territori
(a) Le forze di sicurezza coordinate dal Comitato di Sicurezza Congiunto avranno i seguenti obiettivi:
i. mantenere il controllo delle frontiere;
ii. mantenere la legge e l’ordine svolgendo funzioni di polizia;
iii. svolgere funzioni di intelligence e sicurezza;
iv. prevenire il terrorismo;
v. condurre missioni di soccorso ed emergenza;
vi. fornire, quando necessario, servizi essenziali alle comunità.
4. Terrorismo
(a) Le Parti rifiutano e condannano il terrorismo e la violenza in tutte le forme e perseguiranno congiuntamente coerenti politiche per combatterli. Inoltre, le Parti si asterranno da azioni e politiche che possano alimentare l’estremismo e creare condizioni che favoriscano il terrorismo a danno di una della altre Parti.
(b) Le Parti condurranno sforzi congiunti e unilaterali, per i rispettivi territori, continui e di vasta portata contro tutte le forme di violenza e di terrorismo.
(c) A tal fine, le Parti manterranno consultazioni continue, le loro rispettive forze di sicurezza coopereranno e si scambieranno informazioni attraverso il Comitato di Sicurezza Congiunto.
5. Stazioni di primo allarme
(a) Le Parti potranno mantenere ciascuna fino a 12 Stazioni di primo allarme o Avamposti in coincidenza dei confini tra il proprio territorio e la Zona Neutrale.
(b) Le Stazioni di primo allarme avranno la minima presenza necessaria di personale e potranno occupare lo spazio minimo necessario per le operazioni previste come da Allegato 1.
(c) L’accesso alle Stazioni di primo allarme sarà garantito e regolamentato dal Comitato di Sicurezza Congiunto secondo quanto previsto dall’Allegato 1.
(d) La sicurezza interna alle Stazioni di primo allarme sarà sotto la responsabilità della Parte che ospita l’installazione. La sicurezza del territorio di competenza delle Stazioni di primo allarme sarà sotto responsabilità del Comitato di Sicurezza Congiunto.
(e) Il Comitato di Sicurezza Congiunto manterrà una presenza di collegamento nella Stazione di primo allarme, monitorando e verificando che la Stazione di primo allarme svolga i compiti stabiliti da questo Trattato e specificati nell’Allegato 1.
(f) Quanto stabilito in questo Articolo sarà soggetto a revisione nell’arco di 10.000 UDA e ogni modifica avverrà di mutuo accordo. Quindi, vi saranno verifiche quinquennali ove le intese definite in questo articolo potranno essere estese con il mutuo consenso.
(g) Se durante il periodo prima specificato si stabilirà un regime di sicurezza nella regione, allora l’Alto Comitato Direttivo potrà richiedere che le Parti prendano in esame se continuare o modificare le funzioni della Stazioni di primo allarme alla luce di questi sviluppi. Ogni cambiamento dovrà avere il consenso di tutte le Parti.
6. Attraversamento della frontiera internazionale
(a) Le seguenti intese saranno applicate all’attraversamento dei confini tra i territori delle Parti per tutti quei casi disposti dall’Alto Comitato Direttivo (es.: incontri multilaterali tra le Parti, missioni diplomatiche o di soccorso, traffico di merci autorizzate).
(b) Tutti gli attraversamenti dei confini saranno monitorati dalle Squadre di sicurezza in servizio presso le Stazioni di primo allarme in collegamento con il Comitato di Sicurezza Congiunto. Queste squadre eviteranno il passaggio di armi, materiali o attrezzature in contrasto con quanto definito in questo Trattato.
(c) Rappresentanti delle Squadre di sicurezza avranno l’autorità di bloccare l’entrata nel proprio territorio dei suddetti materiali. In qualunque momento sorga un contrasto riguardante l’ingresso di beni o materiali fra rappresentanti delle diverse Parti, il Comitato di Sicurezza Congiunto può sottoporre il problema all’Ufficio Legale dell’Alto Comitato Direttivo, le cui conclusioni vincolanti saranno rese note entro 24 ore.
(d) Dopo 5.000 UDA questa intesa sarà verificata dall’Alto Comitato Direttivo per stabilirne la sua prosecuzione, modifica o cessazione. In seguito, una delle Parti interessate può richiedere tale verifica ogni 1.000 UDA.
(e) Il Comitato di Sicurezza Congiunto si riunirà regolarmente per monitorare l’applicazione di queste procedure e per correggere ogni irregolarità e potrà riunirsi anche su richiesta.
7. Controllo delle frontiere
(a) Le Squadre di sicurezza delle Stazioni di primo allarme manterranno il controllo delle frontiere come definito nell’Allegato 1.
(b) Il Comitato di Sicurezza Congiunto monitorerà e verificherà il mantenimento del controllo delle frontiere da parte delle Stazioni di primo allarme.
Articolo 6 – Comitato di Cooperazione Tripartito (CCT)
1. Le Parti definiranno un Comitato di Cooperazione Tripartito immediatamente dopo l’entrata in vigore di questo Trattato. Il Comitato di Cooperazione Tripartito sarà un organo a livello governativo.
2. Il Comitato di Cooperazione Tripartito svilupperà e assisterà l’applicazione di politiche per la cooperazione nelle aree di comune interesse compreso, ma non limitato a, cooperazione sui transiti di frontiera, installazioni di frontiera, programmi di scambio, sviluppo delle risorse, scienza e cultura.
3. Il Comitato di Cooperazione Tripartito opererà per allargare le sfere e i fini della cooperazione fra le Parti.
Articolo 7 – Accordi per l’uso di rotte definite
1. Le seguenti intese a fini di uso civile saranno applicate a rotte definite secondo quanto indicato nella Mappa Olografica 1.
2. Queste intese non pregiudicheranno la giurisdizione sopra quelle rotte, che rimarranno di competenza della Parte il cui territorio è attraversato da tali rotte, compreso il pattugliamento da parte delle Squadre di sicurezza delle Stazioni di primo allarme.
3. Le intese sulle rotte definite dovranno essere raggiunte entro 100 UDA dalla ratifica del presente Trattato.
4. I civili possono avere permessi per l’uso delle rotte definite. Credenziali di autorizzazione saranno esibiti all’ingresso delle rotte definite. Le parti possono prendere in esame la possibilità di regolare l’uso delle rotte tramite l’installazione di un sistema di rilevazione automatica delle credenziali.
5. Le rotte definite saranno pattugliate in ogni momento dalle Squadre di sicurezza delle Stazioni di primo allarme in corrispondenza dei territori di frontiera e dalle ordinarie forze di sicurezza nei territori interni delle diverse Parti. Il Comitato di Sicurezza Congiunto fisserà regole per la cooperazione in caso di evacuazione di territori di una Parte (per ragioni sanitarie o di sicurezza) che prevedano il passaggio delle frontiere.
6. Nel caso di qualunque incidente che coinvolga individui di due o tre diverse Parti e richiedenti attività di indagine civile o penale, vi sarà piena cooperazione fra le autorità delle Parti coinvolte secondo le intese da definirsi come parte della cooperazione legale fra le stesse. Le Parti potranno rivolgersi all’Alto Comitato Direttivo per essere assistite rispetto a questi eventi.
7. Nessun individuo di una delle tre Parti potrà usare le rotte definite senza le credenziali necessarie, che dovranno essere fornite ad ogni controllo effettuato da parte delle Squadre di sicurezza.
Articolo 8 – Regime delle frontiere e politica delle armi
1. Vi sarà un regime delle frontiere fra le Parti, per cui i movimenti attraverso esse saranno soggetti alle leggi di ognuna delle Parti e agli obblighi di questo Trattato.
2. Il movimento attraverso la frontiera avverrà solo in definiti punti di attraversamento.
3. Saranno definite procedure per l’attraversamento delle frontiere per agevolare i grandi traffici commerciali e le relazioni economiche.
4. Ciascuna delle Parti, nei rispettivi territori, prenderà le misure ritenute necessarie per garantire che nessun individuo, mezzo di trasporto o bene entri illegalmente nel territorio dell’altra Parte.
5. In nessun caso le tre Parti potranno fare uso di tecnologie assimilabili ad armi di distruzione di massa, incluse le armi isolitiche. Le tre Parti si impegneranno a bandire dal loro territorio queste tecnologie e a vietarne l’ingresso e l’uso nel loro territorio da parte di terzi. Nessuna alleanza potrà essere stretta tra una delle Parti ed una potenza che faccia uso di tali tecnologie, pena l’esclusione dal presente Trattato.
6. Si definirà “personale militare esterno” l’organico composto da individui di una delle tre Parti autorizzati alla detenzione e uso di armi di difesa personale, che siano in visita o imbarcati su una installazione/unità di una delle altre Parti. Si definiranno “armi di difesa personale” tutti i dispositivi (armi bianche, armi da fuoco e dispositivi di altra natura) che possano recare danno intenzionale (dalle forme lievi di stordimento alla perdita di coscienza e dalle lesioni anche minime al decesso) alle forme di vita. Il presente Trattato intende regolamentare il trasporto, la detenzione e l’uso di tali armi da parte del personale militare esterno allo scopo di facilitare la collaborazione tra le forze di difesa militare delle tre Parti. NOTA: si intendono esclusi da questa regolamentazione i dispositivi di assistenza medica per la diagnosi e la cura, purché debitamente segnalati in fase di accesso.
7. Ciascuna della Parti consentirà il trasferimento di armi di difesa personale all’interno delle proprie installazioni/unità militari al personale militare esterno, purché opportunamente registrate in fase di accesso. Le armi bianche la cui dimensione maggiore complessiva (ovvero lama inclusa) non sia superiore a 60 cm (//OFF: o l’equivalente nelle altre unità di misura della lunghezza) potranno essere indossate per tutto il periodo di permanenza purché debitamente poste in sicurezza attraverso l’adozione di apposite guaine. Le armi bianche di dimensioni superiori e le armi da fuoco (rigorosamente disattivate) dovranno essere custodite in appositi locali di raccolta, ai quali il personale militare esterno potrà accedere in caso di situazioni di allarme tattico. Al termine del periodo di visita/imbarco, il personale militare esterno dovrà trasferire nuovamente le armi sulle proprie unità. Il personale incaricato della sicurezza dell’installazione/unità dovrà occuparsi di monitorare l’ingresso e l’uscita delle armi.
8. L’uso delle armi di difesa personale da parte del personale militare esterno dovrà limitarsi ai casi di reali minacce alla sicurezza dell’installazione o del personale di questa, e solo quando le forze di sicurezza dell’installazione non siano già intervenute.
Articolo 9 – Meccanismo per la risoluzione delle dispute
1. Le dispute sull’interpretazione o sull’applicazione di questo Trattato saranno risolte tramite negoziati di conciliazione condotti dall’Alto Comitato Direttivo dentro un quadro multilaterale nel quale verrà coinvolta una quarta Parte a garanzia dell’imparzialità delle conclusioni.
2. Le dispute che non potessero essere risolte da negoziati bilaterali, trilaterali e/o tramite la procedura di conciliazione di cui al punto precedente saranno affrontati da una procedura di conciliazione da concordarsi fra le Parti.
3. Le dispute che non potessero essere risolte mediante le procedure definite ai punti precedenti potranno essere sottoposte a un Collegio arbitrale. Ciascuna Parte nominerà uno dei tre membri che comporranno il Collegio. Le Parti sceglieranno un quarto arbitro da una lista concordata di arbitri.
Appongono la firma al presente Trattato:
1) Per la Federazione Unita dei Pianeti, Ambasciatore Sarek
2) Per l’Impero Klingon, Cancelliere Azetbur
3) Per l’Impero Stellare Romulano, Senatore Pardek
Camp Khitomer, data astrale 9523.8.
SECONDO TRATTATO DI KHITOMER
//OFF:
con questo Trattato, firmato nel 2344, viene a cadere il
“PRIMO TRATTATO DI KHITOMER” del 2293
e si procede a regolamentare i rapporti esclusivamente tra
Federazione Unita dei Pianeti e Impero Klingon.
Nel Trattato gli intervalli di tempo sono espressi in UDA (Unità di Data Astrale)
secondo le seguenti corrispondenze:
1.000 UDA = 1 anno terrestre di 365 giorni
100 UDA = 36,5 giorni (poco più di un mese)
10 UDA = 3,6 giorni (87,6 ore)
SARÀ CONSIDERATA VERSIONE UFFICIALE DI QUESTO TESTO QUELLA IN FORMATO LINGUACODE.
Indice:
Preambolo
Articolo 1 – Scopi del presente Trattato
Articolo 2 – Relazioni fra le Parti
Articolo 3 – Alto Comitato Direttivo (ACD)
Articolo 4 – Territori
Articolo 5 – Sicurezza e Comitato di Sicurezza Congiunto (CSC)
Articolo 6 – Comitato di Cooperazione Bipartito (CCB)
Articolo 7 – Accordi per l’uso di rotte definite
Articolo 8 – Regime delle frontiere e politica delle armi
Articolo 9 – Meccanismo per la risoluzione delle dispute
Preambolo
La Federazione Unita dei Pianeti (di seguito “Federazione”) e l’Impero Klingon (potenze che in seguito potranno essere genericamente indicate come le “Parti”):
Affermando la loro determinazione a vivere in un clima di pacifica coesistenza, mutua dignità e sicurezza basate su una giusta, duratura e generale pace consolidando una storica conciliazione;
Affermando che questo trattato rappresenta il riconoscimento del diritto dei rispettivi popoli alla propria entità governativa, senza pregiudicare gli uguali diritti per i cittadini delle due Parti;
Riconoscendo il reciproco diritto a una esistenza pacifica e sicura in confini riconosciuti e sicuri liberi da minacce o atti di forza;
Determinati a stabilire relazioni fondate sulla cooperazione e sull’impegno a vivere fianco a fianco in un rapporto di buon vicinato, aspirando ciascuna Parte, separatamente e congiuntamente, a contribuire al benessere dei rispettivi popoli;
Confermando che il presente trattato è la naturale evoluzione del precedente Trattato di Khitomer compreso nel quadro degli Accordi di Khitomer negoziati a Camp Khitomer (pianeta Khitomer) in data astrale 9521.6 e che con la firma del presente viene a decadere;
Prendendo atto della impossibilità di mantenere all’interno di tali accordi una terza potenza dimostratasi inaffidabile e instabile, ovvero l’Impero Stellare Romulano;
Riconoscendo i reciproci vantaggi risultanti dall’applicazione di quanto sottoscritto con il precedente Trattato di Khitomer;
Risoluti a perseguire l’obiettivo di raggiungere una larga pace nel quadrante Beta, così contribuendo alla stabilità, alla sicurezza, allo sviluppo e alla prosperità dell’intera regione e di quelle adiacenti;
hanno concordato quanto segue:
Articolo 1 – Scopi del presente Trattato
1. Il presente Trattato ribadisce la fine di un’era di conflitto e il consolidamento di un’era basata sulla pace, la cooperazione e relazioni di buon vicinato fra le Parti.
2. L’attuazione di questo Trattato risolverà tutte le contese sorte fra le Parti per eventi precedenti la sua firma. Non può essere sollevato dalle Parti nessun ulteriore contenzioso per eventi precedenti la firma del presente Trattato.
Articolo 2 – Relazioni fra le Parti
1. Ciascuna delle Parti riconoscerà l’autorità governativa dell’altra Parte.
2. Le Parti manterranno piene, reciproche relazioni diplomatiche e consolari e si scambieranno ambasciatori permanenti.
3. Le Parti riconosceranno i reciproci territori come patria dei rispettivi popoli. Le Parti si impegnano a non interferire nei rispettivi affari interni.
4. Questo Trattato sostituisce tutti i precedenti Accordi fra le Parti, anche di natura parziale. (//OFF: decade il Primo Trattato di Khitomer (KLI-ROM-FED) dal quale in realtà i ROM erano già stati esclusi)
5. Nel corso del processo per il miglioramento delle relazioni fra i popoli, le Parti coopereranno nelle aree di comune interesse. Queste aree comprendono il dialogo fra gli organi legislativi e le strutture pubbliche; si auspicano inoltre programmi congiunti e scambi nelle aree della cultura, della scienza, della salute e della prevenzione del crimine.
6. Le Parti stabiliranno solide modalità per la cooperazione nel campo della sicurezza e avvieranno un largo e ininterrotto sforzo per porre fine al terrorismo e alla violenza diretti contro ogni persona, proprietà, istituzione o territorio. Questo sforzo proseguirà ininterrottamente e dovrà essere messo al riparo da ogni possibile crisi o da qualunque problema che sorga nelle relazioni fra le Parti.
7. Le Parti potranno lavorare congiuntamente e distintamente con altre parti del quadrante per migliorare e promuovere la cooperazione e il coordinamento fra le potenze del quadrante nei settori di comune interesse.
8. Le Parti stabiliranno un Alto Comitato Direttivo per guidare, monitorare e agevolare il processo per la realizzazione di quanto previsto dal Trattato, secondo quanto definito nel successivo Articolo 3.
Articolo 3 – Alto Comitato Direttivo (ACD)
1. Composizione e sede
Sarà creato un Alto Comitato Direttivo composto da 3 Rappresentanti Speciali per ciascuna delle Parti e da un Arbitro Scelto, indicato da questi all’unanimità vagliando una lista di nomi forniti dai governi di ciascuna delle due Parti. I componenti dell’ Alto Comitato Direttivo resteranno in carica fino a che il governo della Parte di appartenenza lo riterrà opportuno; l’Arbitro Scelto resterà invece in carica per 7.000 UDA, al termine dei quali potrà essere riconfermato o sostituito: in ogni caso, nessun individuo potrà occupare la carica di Arbitro scelto per un periodo superiore alle 21.000 UDA (tre mandati complessivamente). L’Alto Comitato Direttivo si riunirà di norma almeno una volta ogni 100 UDA per verificare l’attuazione del presente Trattato ed entro 10 UDA su richiesta di una delle due parti rappresentate. La sede dell’Alto Comitato Direttivo sarà fissata di volta in volta dall’Arbitro Scelto di turno.
2. Funzioni
L’Alto Comitato Direttivo assisterà le Parti nell’attuazione del Trattato, prevenendo o mediando prontamente le dispute che dovessero sorgere.
3. Termini
L’Alto Comitato Direttivo continuerà ad esistere a meno di diverso accordo fra le Parti.
Articolo 4 – Territori
1. Confini fra le potenze interessate dal Trattato
(a) In accordo con le Risoluzioni della Conferenza di Khitomer, i confini fra le potenze saranno fissati secondo quanto definito nella Mappa Olografica 1.
(b) Le Parti riconoscono i confini fra le potenze, fissati nella annessa Mappa Olografica 1, come confini permanenti, sicuri e riconosciuti.
(c) Secondo quanto espressamente concordato in occasione della Conferenza di Khitomer, l’Impero Klingon ribadisce la rinuncia al territorio circoscritto al sistema di Archanis, in favore della Federazione, con la condizione che le installazioni ivi presenti vengano destinate alle attività di sorveglianza previste dal presente Trattato (vedere Articolo 5 – punto 1 – par.(c)).
2. Sovranità e inviolabilità
(a) Le Parti reciprocamente riconoscono e rispettano la sovranità, l’integrità territoriale e l’indipendenza politica, così come l’inviolabilità dello spazio delimitato dai rispettivi confini, così come indicato dalla annessa Mappa Olografica 1. Le Parti rispetteranno questa inviolabilità secondo quanto previsto nel presente Trattato.
(b) Le parti riconoscono reciprocamente i diritti nelle loro esclusive zone economiche.
3. Smantellamento della Zona Neutrale
(a) Le Parti stabiliscono l’annullamento di tutto quanto disposto nel precedente Trattato di Khitomer relativamente alla fascia denominata Zona Neutrale, lungo le aree di confine (//OFF: permane la Zona Neutrale tra spazio FED e ROM e tra spazio KLI e ROM); essa sarà smantellata ed i confini delle due Parti verranno ad essere definiti secondo quanto riportato nella Mappa Olografica 1 allegata.
(b) Lo smantellamento dovrà essere realizzato entro 1.000 UDA dalla sottoscrizione del presente Trattato.
(c) L’insieme delle intese previste in questo titolo può decadere o essere rivista da un accordo fra le Parti.
Articolo 5 – Sicurezza e Comitato di Sicurezza Congiunto (CSC)
1. Disposizioni generali sulla sicurezza
(a) Le parti riconoscono che la mutua comprensione e cooperazione nelle materie connesse alla sicurezza rappresenterà una parte importante delle relazioni multilaterali e migliorerà inoltre la sicurezza nell’intera regione. Le Parti fonderanno le loro relazioni sulla sicurezza, sulla cooperazione, sulla fiducia reciproca, sul buon vicinato e sulla protezione dei loro comuni interessi.
(b) Ciascuna delle Parti:
i. riconoscerà e rispetterà il diritto dell’altro a vivere in pace dentro frontiere sicure e riconosciute, liberi dalla minaccia di atti di guerra, terrorismo e violenza;
ii. si asterrà dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o contro l’indipendenza politica di un’altra Parte e risolverà tutte le dispute che dovessero sorgere fra loro per via pacifica;
iii. si asterrà dall’unirsi, assistere, promuovere o cooperare con qualunque coalizione, organizzazione o alleanza di carattere militare o di sicurezza, i cui obiettivi o le cui attività prevedano l’aggressione o qualunque atto ostile contro un’altra Parte;
iv. si asterrà dall’organizzare, incoraggiare, o permettere la formazione di forze irregolari o bande armate, comprese milizie e truppe mercenarie entro i rispettivi territori e ne preverrà il loro insediamento. A questo proposito ogni forza irregolare o banda armata esistente dovrà essere sciolta e dovrà esserne impedita in futuro la ricostituzione.
(c) Per una ulteriore cooperazione nella sicurezza, le Parti costituiranno un Comitato di Sicurezza Congiunto ad alto livello che si riunirà almeno una volta ogni 100 UDA. Il Comitato di Sicurezza Congiunto avrà un ufficio unico permanente sul pianeta Archanis IV, nel Sistema di Archanis, e potrà dar vita a sub-comitati secondo le esigenze, compresi sub-comitati per la risoluzione immediata di tensioni locali.
2. Sicurezza regionale
i. Le Parti lavoreranno insieme alle altre potenze del quadrante per costruire uno scenario sicuro e stabile, libero da armi di distruzione di massa (ivi incluse tecnologie di terraforming planetarie, come quella realizzata dal Progetto “Genesis”), nel contesto di una pace larga, definitiva e stabile, caratterizzata dalla riconciliazione, dalla buona volontà, e dalla rinuncia all’uso della forza.
ii. A questo proposito le Parti lavoreranno insieme per costruire un clima di sicurezza nell’intera regione.
3. Caratteristiche della difesa dei territori
(a) Le forze di sicurezza coordinate dal Comitato di Sicurezza Congiunto avranno i seguenti obiettivi:
i. mantenere il controllo delle frontiere;
ii. mantenere la legge e l’ordine svolgendo funzioni di polizia;
iii. svolgere funzioni di intelligence e sicurezza;
iv. prevenire il terrorismo;
v. condurre missioni di soccorso ed emergenza;
vi. fornire, quando necessario, servizi essenziali alle comunità.
4. Terrorismo
(a) Le Parti rifiutano e condannano il terrorismo e la violenza in tutte le forme e perseguiranno congiuntamente coerenti politiche per combatterli. Inoltre, le Parti si asterranno da azioni e politiche che possano alimentare l’estremismo e creare condizioni che favoriscano il terrorismo a danno di una della altre Parti.
(b) Le Parti condurranno sforzi congiunti e unilaterali, per i rispettivi territori, continui e di vasta portata contro tutte le forme di violenza e di terrorismo.
(c) A tal fine, le Parti manterranno consultazioni continue, le loro rispettive forze di sicurezza coopereranno e si scambieranno informazioni attraverso il Comitato di Sicurezza Congiunto.
5. Stazioni di primo allarme
(a) Le Parti potranno mantenere ciascuna fino a 6 Stazioni di primo allarme o Avamposti in coincidenza dei confini tra i rispettivi territori.
(b) Le Stazioni di primo allarme avranno la minima presenza necessaria di personale e potranno occupare lo spazio minimo necessario per le operazioni previste come da Allegato 1.
(c) L’accesso alle Stazioni di primo allarme sarà garantito e regolamentato dal Comitato di Sicurezza Congiunto secondo quanto previsto dall’Allegato 1.
(d) La sicurezza interna alle Stazioni di primo allarme sarà sotto la responsabilità della Parte che ospita l’installazione. La sicurezza del territorio di competenza delle Stazioni di primo allarme sarà sotto responsabilità del Comitato di Sicurezza Congiunto.
(e) Il Comitato di Sicurezza Congiunto manterrà una presenza di collegamento nella Stazione di primo allarme, monitorando e verificando che la Stazione di primo allarme svolga i compiti stabiliti da questo Trattato e specificati nell’Allegato 1.
(f) Quanto stabilito in questo Articolo sarà soggetto a revisione nell’arco di 10.000 UDA e ogni modifica avverrà di mutuo accordo. Quindi, vi saranno verifiche quinquennali ove le intese definite in questo articolo potranno essere estese con il mutuo consenso.
(g) Se durante il periodo prima specificato si stabilirà un regime di sicurezza nella regione, allora l’Alto Comitato Direttivo potrà richiedere che le Parti prendano in esame se continuare o modificare le funzioni della Stazioni di primo allarme alla luce di questi sviluppi. Ogni cambiamento dovrà avere il consenso di tutte le Parti.
6. Attraversamento della frontiera internazionale
(a) Le seguenti intese saranno applicate all’attraversamento dei confini tra i territori delle Parti per tutti quei casi disposti dall’Alto Comitato Direttivo (es.: incontri multilaterali tra le Parti, missioni diplomatiche o di soccorso, traffico di merci autorizzate).
(b) Tutti gli attraversamenti dei confini saranno monitorati dalle Squadre di sicurezza in servizio presso le Stazioni di primo allarme in collegamento con il Comitato di Sicurezza Congiunto. Queste squadre eviteranno il passaggio di armi, materiali o attrezzature in contrasto con quanto definito in questo Trattato.
(c) Rappresentanti delle Squadre di sicurezza avranno l’autorità di bloccare l’entrata nel proprio territorio dei suddetti materiali. In qualunque momento sorga un contrasto riguardante l’ingresso di beni o materiali fra rappresentanti delle diverse Parti, il Comitato di Sicurezza Congiunto può sottoporre il problema all’Ufficio Legale dell’Alto Comitato Direttivo, le cui conclusioni vincolanti saranno rese note entro 24 ore.
(d) Dopo 5.000 UDA questa intesa sarà verificata dall’Alto Comitato Direttivo per stabilirne la sua prosecuzione, modifica o cessazione. In seguito, una delle Parti interessate può richiedere tale verifica ogni 1.000 UDA.
(e) Il Comitato di Sicurezza Congiunto si riunirà regolarmente per monitorare l’applicazione di queste procedure e per correggere ogni irregolarità e potrà riunirsi anche su richiesta.
7. Controllo delle frontiere
(a) Le Squadre di sicurezza delle Stazioni di primo allarme manterranno il controllo delle frontiere come definito nell’Allegato 1.
(b) Il Comitato di Sicurezza Congiunto monitorerà e verificherà il mantenimento del controllo delle frontiere da parte delle Stazioni di primo allarme.
Articolo 6 – Comitato di Cooperazione Bipartito (CCB)
1. Le Parti definiranno un Comitato di Cooperazione Bipartito immediatamente dopo l’entrata in vigore di questo Trattato. Il Comitato di Cooperazione Bipartito sarà un organo a livello governativo.
2. Il Comitato di Cooperazione Bipartito svilupperà e assisterà l’applicazione di politiche per la cooperazione nelle aree di comune interesse compreso, ma non limitato a, cooperazione sui transiti di frontiera, installazioni di frontiera, programmi di scambio, sviluppo delle risorse, scienza e cultura.
3. Il Comitato di Cooperazione Bipartito opererà per allargare le sfere e i fini della cooperazione fra le Parti.
Articolo 7 – Accordi per l’uso di rotte definite
1. Le seguenti intese a fini di uso civile saranno applicate a rotte definite secondo quanto indicato nella Mappa Olografica 1.
2. Queste intese non pregiudicheranno la giurisdizione sopra quelle rotte, che rimarranno di competenza della Parte il cui territorio è attraversato da tali rotte, compreso il pattugliamento da parte delle Squadre di sicurezza delle Stazioni di primo allarme.
3. Le intese sulle rotte definite dovranno essere raggiunte entro 100 UDA dalla ratifica del presente Trattato.
4. I civili possono avere permessi per l’uso delle rotte definite. Credenziali di autorizzazione saranno esibiti all’ingresso delle rotte definite. Le parti possono prendere in esame la possibilità di regolare l’uso delle rotte tramite l’installazione di un sistema di rilevazione automatica delle credenziali.
5. Le rotte definite saranno pattugliate in ogni momento dalle Squadre di sicurezza delle Stazioni di primo allarme in corrispondenza dei territori di frontiera e dalle ordinarie forze di sicurezza nei territori interni delle diverse Parti. Il Comitato di Sicurezza Congiunto fisserà regole per la cooperazione in caso di evacuazione di territori di una Parte (per ragioni sanitarie o di sicurezza) che prevedano il passaggio delle frontiere.
6. Nel caso di qualunque incidente che coinvolga individui di entrambe le Parti e richiedenti attività di indagine civile o penale, vi sarà piena cooperazione fra le autorità delle Parti coinvolte secondo le intese da definirsi come parte della cooperazione legale fra le stesse. Le Parti potranno rivolgersi all’Alto Comitato Direttivo per essere assistite rispetto a questi eventi.
7. Nessun individuo di una delle due Parti potrà usare le rotte definite senza le credenziali necessarie, che dovranno essere fornite ad ogni controllo effettuato da parte delle Squadre di sicurezza.
Articolo 8 – Regime delle frontiere e politica delle armi
1. Vi sarà un regime delle frontiere fra le Parti, per cui i movimenti attraverso esse saranno soggetti alle leggi di ognuna delle Parti e agli obblighi di questo Trattato.
2. Il movimento attraverso la frontiera avverrà solo in definiti punti di attraversamento.
3. Saranno definite procedure per l’attraversamento delle frontiere per agevolare i grandi traffici commerciali e le relazioni economiche.
4. Ciascuna delle Parti, nei rispettivi territori, prenderà le misure ritenute necessarie per garantire che nessun individuo, mezzo di trasporto o bene entri illegalmente nel territorio dell’altra Parte.
5. In nessun caso le due Parti potranno fare uso di tecnologie assimilabili ad armi di distruzione di massa, incluse le armi isolitiche. Le due Parti si impegneranno a bandire dal loro territorio queste tecnologie e a vietarne l’ingresso e l’uso nel loro territorio da parte di terzi. Nessuna alleanza potrà essere stretta tra una delle Parti ed una potenza che faccia uso di tali tecnologie, pena l’esclusione dal presente Trattato.
6. Si definirà “personale militare esterno” l’organico composto da individui di una delle due Parti autorizzati alla detenzione e uso di armi di difesa personale, che siano in visita o imbarcati su una installazione/unità dell’altra Parte. Si definiranno “armi di difesa personale” tutti i dispositivi (armi bianche, armi da fuoco e dispositivi di altra natura) che possano recare danno intenzionale (dalle forme lievi di stordimento alla perdita di coscienza e dalle lesioni anche minime al decesso) alle forme di vita. Il presente Trattato intende regolamentare il trasporto, la detenzione e l’uso di tali armi da parte del personale militare esterno allo scopo di facilitare la collaborazione tra le forze di difesa militare delle due Parti. NOTA: si intendono esclusi da questa regolamentazione i dispositivi di assistenza medica per la diagnosi e la cura, purché debitamente segnalati in fase di accesso.
7. Ciascuna della Parti consentirà il trasferimento di armi di difesa personale all’interno delle proprie installazioni/unità militari al personale militare esterno, purché opportunamente registrate in fase di accesso. Le armi bianche la cui dimensione maggiore complessiva (ovvero lama inclusa) non sia superiore a 60 cm (//OFF: o l’equivalente nelle altre unità di misura della lunghezza) potranno essere indossate per tutto il periodo di permanenza purché debitamente poste in sicurezza attraverso l’adozione di apposite guaine. Le armi bianche di dimensioni superiori e le armi da fuoco (rigorosamente disattivate) dovranno essere custodite in appositi locali di raccolta, ai quali il personale militare esterno potrà accedere in caso di situazioni di allarme tattico. Al termine del periodo di visita/imbarco, il personale militare esterno dovrà trasferire nuovamente le armi sulle proprie unità. Il personale incaricato della sicurezza dell’installazione/unità dovrà occuparsi di monitorare l’ingresso e l’uscita delle armi.
8. L’uso delle armi di difesa personale da parte del personale militare esterno dovrà limitarsi ai casi di reali minacce alla sicurezza dell’installazione o del personale di questa, e solo quando le forze di sicurezza dell’installazione non siano già intervenute.
Articolo 9 – Meccanismo per la risoluzione delle dispute
1. Le dispute sull’interpretazione o sull’applicazione di questo Trattato saranno risolte tramite negoziati di conciliazione condotti dall’Alto Comitato Direttivo dentro un quadro multilaterale nel quale verrà coinvolta una terza Parte a garanzia dell’imparzialità delle conclusioni.
2. Le dispute che non potessero essere risolte da negoziati bilaterali e/o tramite la procedura di conciliazione di cui al punto precedente saranno affrontati da una procedura di conciliazione da concordarsi fra le Parti.
3. Le dispute che non potessero essere risolte mediante le procedure definite ai punti precedenti potranno essere sottoposte a un Collegio arbitrale. Ciascuna Parte nominerà due dei quattro membri che comporranno il Collegio. Le Parti sceglieranno un quinto arbitro da una lista concordata di arbitri.
Appongono la firma al presente Trattato:
1) Per la Federazione Unita dei Pianeti, Ambasciatore Spock
2) Per l’Impero Klingon, Cancelliere K’mpek
Camp Khitomer, data astrale 21525.3 .